Gentili clienti,
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il Decreto prevede l’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, da Venerdì 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Si riportano di seguito alcune delle principali novità rilevanti:
- dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere il green pass al fine di accedere al luogo in cui l’attività viene svolta, nonchè ad esibire il documento su richiesta ai soggetti incaricati del controllo;
- l’obbligo è esteso anche nei confronti di chi svolga -nei luoghi di lavoro di cui al punto precedente- nel settore privato, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
- sono incaricati di tale controllo i datori di lavoro, in relazione ai propri dipendenti, nonchè i committenti per eventuali soggetti esterni che svolgano attività lavorativa all’interno dei propri siti;
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione del controllo, anche a campione. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (allegato). Prioritariamente, ove possibile, i controlli devono essere svolti al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
I soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni saranno individuati con atto formale, emanato dal datore di lavoro. - i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, andranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
- nel caso in cui i lavoratori accedano ai luoghi di lavoro senza possedere il green pass, saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro e soggetti a sanzione amministrativa;
- sono soggette a sanzione le imprese che entro il 15 ottobre non definiscano le modalità del controllo o che, in concreto, non effettuino tale verifica;
- per espressa previsione di legge, non sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Euroiso è già disponibile per il necessario supporto alla revisione dei protocolli di gestione emergenza COVID-19 aziendali (Allegati ai DVR).
Si invia, in allegato, il testo del decreto.
EUROISO SRL