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30 Settembre 2021

Decreto Legge 21.09.2021 – Certificazione verde COVID-19

Gentili clienti,
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il Decreto prevede l’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, da Venerdì 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Si riportano di seguito alcune delle principali novità rilevanti:

  1. dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere il green pass al fine di accedere al luogo in cui l’attività viene svolta, nonchè ad esibire il documento su richiesta ai soggetti incaricati del controllo;
  2. l’obbligo è esteso anche nei confronti di chi svolga -nei luoghi di lavoro di cui al punto precedente- nel settore privato, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
  3. sono incaricati di tale controllo i datori di lavoro, in relazione ai propri dipendenti, nonchè i committenti per eventuali soggetti esterni che svolgano attività lavorativa all’interno dei propri siti;
  4. entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione del controllo, anche a campione. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (allegato). Prioritariamente, ove possibile, i controlli devono essere svolti al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
    I soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni saranno individuati con atto formale, emanato dal datore di lavoro.
  5. i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, andranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. nel caso in cui i lavoratori accedano ai luoghi di lavoro senza possedere il green pass, saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro e soggetti a sanzione amministrativa;
  7. sono soggette a sanzione le imprese che entro il 15 ottobre non definiscano le modalità del controllo o che, in concreto, non effettuino tale verifica;
  8. per espressa previsione di legge, non sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
    Euroiso è già disponibile per il necessario supporto alla revisione dei protocolli di gestione emergenza COVID-19 aziendali (Allegati ai DVR).
    Si invia, in allegato, il testo del decreto.
    EUROISO SRL
Decreto Legge

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